Si segnala una interessante pronuncia del Giudice di Pace di Palmi, (sentenza n. 2861/2019) in materia di telefonia mobile.

Il caso:

il sig.***************** era intestatario di un contratto di abbonamento con la società Wind Tre S.p.A. con piano tariffario “Casa3” con attribuito il numero telefonico 392.******* ed altresì con attribuito il codice cliente ******** … al momento della stipula del contratto al sig. ************** veniva garantito che non avrebbe pagato più di € 10 al mese … al contrario, con l’arrivo di alcune fatture, il sig. *********** si accorgeva che le cose non stavano esattamente così come prospettate dal rivenditore, in quanto, alcune fatture pervenivano di importo superiore … in dette fatture era chiaro la presenza di addebiti ingiustificati vedesi ad es. Traffico, Opzioni e altri servizi, in particolare la voce “Gestioni extrasoglia Internet” che assolutamente non erano dovute, giacché non consumate dall’utente e comunque non richieste … a nulla è valso il tentativo di conciliazione esperito presso il Co.Re.Com Calabria conclusosi con un verbale di mancata conciliazione ove Wind Tre S.p.A., “in ottemperanza all’articolo 2 comma 1, All. A della delibera 73/11/CONS provvedeva ad emettere assegno di traenza di € 120 entro 120 gg … a titolo di indennizzo automatico previsto dall’art. 24 della carta servizi per la mancata risposta al reclamo del 07.06.2017”.

La pronuncia:

Il Giudice di Pace di Palmi ha ritenuto la richiesta risarcitoria fondata accogliendola in toto. Il Giudicante ha fatto emergere l’indubbia responsabilità contrattuale da parte della società Wind Tre in particolare per gli addebiti ingiustificati nelle fatture … condannandola al pagamento di un indennizzo per un importo pari ad € 1.700,00 per servizio mobile rimasto inattivo per un certo periodo di tempo ed altresì al rimborso delle fatture pagate dall’utente per un importo pari ad € 138,38, oltre comunque al pagamento delle spese processuali.